Requisiti legge 383/2000
L’entrata in vigore della Legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” ha colmato una lacuna legislativa e ha di fatto riconosciuto il valore sociale dell’associazionismo liberamente riconosciuto come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Inoltre ha disciplinato i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Nel settembre 2002 l’associazione è stata iscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’apposito registro delle associazioni nazionali di promozione sociale(Legge 383/2000) con il numero di decreto 39.
L.383/2000 requisiti statutari previsti
- comma A
La denominazione (art.1)
- comma B
L’oggetto sociale (art.2)
- comma C
L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione (art.10)
- comma D
L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle atticità non possano, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (art.1 - 3)
- comma E
L’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste (art.3)
- comma F
Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative (art.5)
- comma G
I criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi (art.5)
- comma H
L’obbligo di relazione dei rendiconti economico finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari 1(art.7)
- comma I
Le modalità di scioglimento dell’associazione (art.20)
- comma L
L’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, per scopi di utilità sociale (art.20)